1. All'articolo 80 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 73 e 73-bis» e le parole: «da un terzo alla metà» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata di un terzo; la pena è